Art. 10. Comitato Tecnico Regionale 1. I Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 della legge, appositamente convocati dalla Presidenza della Giunta Regionale, provvedono a nominare per votazione gli esperti in etologia che entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali. 2. Le modalita' operative e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale sono disciplinate con la deliberazione della Giunta Regionale istitutiva del Comitato stesso.