Art. 3.
    Criteri per la istituzione e la gestione dei servizi pubblici
                di cattura e custodia animali randagi
 
   1.  La  cattura  ordinaria  degli  animali  da affezione vaganti o
randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato
ed adeguatamente  attrezzato,  appositamente  incaricato  dai  Comuni
singoli  o  associati,  con  reperibilita'  costante, nell'ambito dei
servizi di cui all'articolo 6 della legge.
   2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad  un
canile  pubblico,  per  l'osservazione  sanitaria,  la  registrazione
segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso  all'eventuale
proprietario  e  gli  opportuni interventi di profilasssi veterinaria
eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L..
   3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo
che sia trascorso con esito favorevole  il  periodo  di  osservazione
sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni.
   4.  Trascorso  il  periodo  di  osservazione, i cani che risultano
senza proprietario  e  non  possono  essere  restituiti,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992,
n. 20, relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il
ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta.
   5.  I  canili  pubblici  per  la  temporanea  custodia  di animali
catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente  Regolamento
di polizia veterinaria.
   6.   Il   canile   deve  essere  costituito  da  box  individuali,
agevolmente lavabili  e  disinfettabili,  in  modo  da  garantire  la
massima igiene: le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali
da  consentire  le fondamentali liberta' di movimento ed il benessere
degli animali temporaneamente ricoverati.
   7. Il canile deve essere dotato  di  efficiente  approvigionamento
idrico  e  di  un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di
lavaggio  a  norma  di  legge:  devono  essere  eseguite  periodiche,
frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.
   8.  Il  canile  deve  disporre  di  un locale ad uso sanitario, da
adibirsi agli interventi veterinari  di  cui  al  secondo  comma  del
presente articolo.
   9.  Il  responsabile  della  custodia  degli  animali  deve tenere
aggiornato un  apposito  registro  di  carico  e  scarico,  sotto  la
vigilanza  del  Servizio  veterinario  della  U.S.S.L..  Sul registro
devono essere annotate; la data ed il luogo di cattura  dell'animale,
vagante   i  dati  segnaletici  il  numero  di  tatuaggio,  eventuali
interventi veterinari, la data della cessione e  le  generalita'  del
destinatario.
   10.  I  cani  e i gatti catturati non possono essere ceduti per la
sperimentazione.
   11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti
i cani di proprieta' catturati: luogo e data del  ritrovamento,  dati
segnaletici, numero di tatuaggio, modalita' per la restituzione.