Art. 7. Criteri e procedure per il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali 1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, le Associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992: - il cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalita'; - che operano nel settore con programmi ed attivita' documentate, nel rispetto delle leggi vigenti, da almeno 3 anni; - che sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte. 2. La documentazione relativa alle attivita' svolte in Piemonte per la protezione degli animali, dovra' essere indirizzata al presidente della Giunta Regionale che comunichera' alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda entro 60 giorni dalla presentazione della medesima, previa istruttoria dell'Assessorato alla Sanita'. 3. La Regione puo' effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, disponendo, in caso di non conformita', la cancellazione dall'albo della Associazione interessata.