Art. 9.
          Interventi di controllo sulla popolazione felina
 
   1.  Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della U.S.S.L.
evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere
animale,  quali  cattivo  stato  di  nutrizione   o   condizioni   di
sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento
della  colonia  ad  una Associazione per la protezione degli animali,
che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo
periodicamente all'U.S.S.L. competente territorio.
   2.  Particolare  attenzione  dovra'  essere  rivolta  ai  problemi
inerenti  la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A
tal fine, il Comune puo'  fornire  alle  Associazioni  che  hanno  in
affidamento  colonie  di  gatti  randagi  la  consulenza di un medico
veterinario libero professionista  appositamente  convenzionato,  per
gli interventi zooiatrici che si rendano necessari.
   3. Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la
presenza   di   affezioni   a   carattere  zoonosico  e  di  malattie
denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria,
per gli interventi di competenza.
   4. La cattura dei gatti randagi puo' essere disposta solo nel caso
in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario,  la  presenza  degli
animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario
e di igiene pubblica della U.S.S.L. incompatibile con insediamenti di
popolazione  a  rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in
caso di epidemie che mettono a  repentaglio  la  salute  dell'uomo  o
degli  animali;  in  questi  casi,  la  cattura  e'  eseguita, previo
provvedimento motivato del sindaco, dal personale di cui al comma  1,
dell'articolo  3  del  presente  Regolamento,  con  l'assistenza  del
Presidio multizonale di profilassi e polizia  veterinaria  competente
per territorio, nel rispetto del benessere animale.