IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge,  a  stralcio  del  piano  socio-sanitario
regionale,  detta  norme  in  materia  di riorganizzazione della rete
ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30
dicembre 1991, n. 412 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502, emanato ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
   La riorganizzazione della rete ospedaliera persegue:
     a)  la  razionalizzazione  e  la  riqualificazione  dei  servizi
ospedalieri, ai fini di  una  piu'  equilibrata  distribuzione  degli
stessi  sul  territorio  regionale e per accrescerne l'efficienza, in
relazione   al   fabbisogno   della   popolazione   e    all'ottimale
utilizzazione delle risorse;
     b)  l'organizzazione  di una rete di servizi conforme, anche per
tipologia, alla normativa vigente, finalizzata a fornire ai cittadini
le risposte piu' adeguate, in rapporto  alle  loro  diverse  esigenze
assistenziali;
     c)  l'eliminazione  dei ricoveri impropri per ricondurre la rete
ospedaliera alla sua propria funzione.