Art. 11.
                Case di cura private per lungodegenti
 
   1.  La  Giunta  regionale,  nel  quadro  del  provvedimento di cui
all'articolo 4, comma  1,  fissa  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
riorganizzazione  dei centri di assistenza e riabilitazione di cui al
regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2 nonche' delle case di cura
private per lungodegenza gia' convenzionate con l'ex Pio istituto  di
S.  Spirito e ospedali riuniti di Roma e la riconduzione degli stessi
nell'ambito degli standard di  posti-letto  funzionali  e  tipologici
previsti  dalla  vigente  normativa, in correlazione con l'entrata in
funzione delle  residenze  sanitarie  assistenziali,  sulla  base  di
apposite   verifiche   effettuate   dalle   unita'  sanitarie  locali
sull'utenza, per l'accertamento, in particolare,  delle  cause  della
non  autosufficienza  dei  ricoverati, ai fini del loro reinserimento
nel  contesto  sociale  o  in  ambiti  piu'  propri  di   assistenza,
finalizzati,  prevalentemente, all'assistenza geriatrica. Tali centri
e  case  di  cura  potranno  trasformarsi,  in  relazione  alla  loro
tipologia,  anche  edilizia,  in  strutture  polivalenti dotate di un
complesso di servizi  sanitari,  diagnostico  terapeutici,  anche  di
piccola   chirurgia   ambulatoriale,   di   riabilitazione  e  socio-
assistenziali comprendenti in particolare:
     a)  posti-letto,  anche  a  ciclo  diurno,  di  lungodegenza   o
riabilitazione post-acuzie;
     b) posti-residenza, anche a ciclo diurno, di residenze sanitarie
assistenziali;
     c)    servizi    residenziali   o   semiresidenziali   di   tipo
socioassistenziale. La nuova organizzazione  interna  delle  predette
strutture  dovra'  tener conto delle condizioni, esigenze e patologie
degli utenti ed  essere  tale  da  assicurare  la  continuita'  degli
interventi.  Le  domande  per  le trasformazioni a norma del presente
comma devono  essere  presentate  alla  Regione  entro  e  non  oltre
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
   2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, il 15 per cento dei posti letto convenzionati alla stessa data
e' progressivamente sconvenzionato, a tutti gli effetti, man mano che
si  renderanno  liberi  per  dimissioni  di  pazienti a seguito delle
verifiche di cui al comma 1, o per  altre  cause.  Tali  posti  letto
possono   essere   utilizzati  per  paganti  in  proprio,  in  deroga
all'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64.
   3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  2  non  si  applicano  nei
confronti  delle  case  di cure che, entro i trenta giorni successivi
alla data di approvazione di apposito regolamento, da emanarsi  entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
presentino   domanda   di   riconversione,   corredata   da    idonea
documentazione,  per  almeno il 15 per cento dei posti letto in posti
di residenza sanitaria assistenziale. Tali case di cura concorderanno
con la Regione, previe intese con le relative associazioni,  i  tempi
di  realizzazione  delle  necessarie  ristrutturazioni,  che dovranno
essere completate entro e non oltre centottanta giorni dalla data  di
presentazione  della  domanda.  In  difetto,  i  predetti posti letto
saranno sconvenzionati a tutti gli effetti.
   4. Per i posti letto non sconvenzionati ai sensi dei commi 2 e  3,
le  convenzioni  continueranno a produrre effetti fino all'entrata in
vigore delle convenzioni con le residenze sanitarie  assistenziali  e
delle  nuove convenzioni con le istituzioni sanitarie private a norma
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  e,  comunque,  non
oltre  il  31  dicembre 1995. Nuovi ricoveri sui predetti posti letto
potranno  essere  consentiti  esclusivamente  previa   autorizzazione
dell'unita'  sanitaria locale di residenza dell'assistito, sulla base
del   giudizio   espresso   da   una   apposita   unita'   valutativa
multidisciplinare con il compito di:
     a)  valutare  l'esigenza  del  ricovero  e  fissarne  la  durata
massima;
     b) definire, per ciascun paziente, il piano di  intervento,  nel
quale  dovranno  essere  individuate,  in  funzione  delle condizioni
sanitarie, sociali, familiari ed economiche dello stesso le soluzioni
assistenziali da adottare;
     c) vigilare sistematicamente, anche tramite  la  U.S.L.  ove  e'
ubicata  la  casa  di  cura,  sull'andamento del ricovero, al fine di
promuovere la dimissione del paziente. Per le finalita' predette,  le
unita' sanitarie locali possono avvalersi delle unita' valutative del
centro   di  assistenza  sanitaria  domiciliare  di  cui  alla  legge
regionale 2 dicembre 1988, n. 80, eventualmente integrate.
   5. La durata dei ricoveri autorizzati a norma del comma 4 non puo'
superare i sessanta giorni,  salvo  proroga  autorizzata  dall'unita'
valutativa   di  cui  al  comma  stesso,  per  comprovate  condizioni
patologiche di maggiore durata che  richiedano  un  trattamento  dia-
gnostico-terapeutico non erogabile in forma extra-ospedaliera.
   6.  Le  case  di  cura private sconvenzionate a norma del presente
articolo  avranno  priorita'  in  sede  di  convenzionamento  con  le
residenze  sanitarie  assistenziali per i posti letto trasformati. La
Giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione   consiliare
permanente  del  Consiglio  regionale,  autorizza la riconversione in
residenze sanitarie assistenziali delle case di cura private  che  ne
abbiano fatto richiesta ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 3,
anche  in  deroga  ai  requisiti  di  carattere  strutturale indicati
nell'atto di indirizzo e coordinamento,  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 22 dicembre 1989, sempreche'
sia garantita la caratterizzazione tipologica delle  strutture  e  la
funzionalita'  nonche'  la  efficienza dei servizi, in relazione alle
specifiche esigenze degli ospiti. Resta fermo che alle case  di  cura
che  non  abbiano  presentato  domanda  di  riconversione nel termine
previsto dal comma 3 si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
   7. Per favorire l'assistenza agli anziani  non  autosufficienti  e
cronici  stabilizzati,  in  ambiti  piu'  propri,  in  conformita' ai
livelli assistenziali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  30
dicembre  1991,  n.  412  e  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
Regione finalizza  appositi  fondi  nell'ambito  di  quelli  indicati
all'articolo 19.