Art. 13
Servizi ospedalieri pubblici ubicati in case di cura gia'
   convenzionate  con  l'ex  Pio  istituto  di  S. Spirito e ospedali
   riuniti di Roma.
 
   1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,  in
sede  di  adozione dei provvedimenti di riorganizzazione territoriale
della  rete  ospedaliera  di  cui  all'articolo  4,   stabilisce   la
destinazione  dei  servizi ospedalieri pubblici ubicati nelle case di
cura private gia' convenzionate con l'ex Pio istituto di S. Spirito e
ospedali riuniti di Roma, individuando le divisioni ed i servizi  che
devono  essere  ricondotti all'interno degli stabilimenti ospedalieri
direttamente gestiti dalle  unita'  sanitarie  locali  e  quelli  che
devono  essere  mantenuti  nelle  strutture in cui sono collocati, in
relazione alla relativa ubicazione nonche' alle  specifiche  esigenze
della popolazione.
   2.  Al  fine della realizzazione di quanto indicato al comma 1, la
Giunta regionale individua le modalita':
     a) per attuare la mobilita' del  personale  operante  presso  le
divisioni  e  servizi  da  ricondurre  all'interno degli stabilimenti
ospedalieri pubblici;
     b) per la gestione  della  struttura  privata  utilizzata  nello
svolgimento  delle  attivita' ospedaliere pubbliche, ricorrendo anche
alle  forme  di  sperimentazione  gestionale  previste  dal   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.