Art. 15.
                   Azioni finalizzate al risparmio
 
   1.   Le   attivita'   ospedaliere  devono  essere  finalizzate  al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
     a) contrazione della durata media della degenza;
     b) potenziamento  delle  attivita'  di  preospedalizzazione,  di
dimissioni   protette,   di   day   hospital,   di   ospedalizzazione
domiciliare;
     c) riduzione dei tempi di attesa per il ricovero;
     d)  aumento  della   produttivita'   dei   servizi   dotati   di
apparecchiature  complesse  o  ad  alto  costo, il cui impiego dovra'
essere potenziato ed ottimizzato.
   2. Le attivita' extra-ospedaliere  devono  essere  finalizzate  ai
seguenti obiettivi:
     a)  attuazione  di  piani  mirati  di  educazione  sanitaria, in
particolare per  incentivare  l'uso  corretto  dei  servizi  e  delle
prestazioni nonche' dei farmaci;
     b) potenziamento delle attivita' di prevenzione;
     c)  potenziamento  delle  attivita'  territoriali,  dirette,  in
particolare, all'attivazione dei  distretti,  alla  realizzazione  di
centri  unici  di  prenotazione  e  di servizi volti a contrastare il
fenomeno dei  ricoveri  impropri  e  revisione  delle  procedure  per
l'erogazione delle prestazioni.
   3.  Per  le  stesse  finalita'  e  obiettivi di cui al comma 1, le
unita' sanitarie locali e le  aziende  ospedaliere,  ove  costituite,
provvedono  alla  riorganizzazione dei turni di lavoro negli ospedali
allo scopo di assicurare la piena funzionalita'  dei  servizi  e,  in
particolare,  il  funzionamento, per tutto l'arco delle 24 ore, delle
attrezzature ad alta tecnologia.