Art. 17.
                    Sistema informativo sanitario
 
   1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi della presente legge,
l'assessorato  regionale  alla  sanita'   si   avvale   del   Sistema
informativo  sanitario  quale  strumento  per  la  gestione mirata ed
ottimale delle risorse.
   2.  Il  Sistema  informativo  sanitario  assolve  alle funzioni di
coordinamento  e  di  organizzazione  della  funzione  informativa  a
livello  regionale  e  di  unita'  sanitaria  locale  secondo criteri
omogenei,  strettamente  collegati  alle  finalita'  complessive  del
sistema  sanitario  e delle peculiarita' organizzative e funzionali a
livello regionale e di unita' sanitaria locale.
   3. A tal fine il Sistema informativo sanitario svolge  i  seguenti
compiti:
     a)  predisposizione  del programma delle attivita' da sottoporre
annualmente all'approvazione della Giunta regionale;
     b) analisi dei bisogni e delle  richieste  di  informazione  dei
settori dell'assessorato alla sanita' verificandone la fattibilita' e
compatibilita' rispetto al programma;
     c)  analisi dei flussi informativi esistenti a livello nazionale
e regionale e rilevazione della loro congruita' e del loro  grado  di
interconnessione, favorendo la messa a regime di quelli ritenuti piu'
idonei  per  il  perseguimento  degli  obiettivi della programmazione
regionale;
     d) definizione e individuazione  di  un  sistema  di  indicatori
finalizzato  alla verifica e alla valutazione della quantita' e della
qualita' dell'assistenza;
     e) sperimentazione a livello delle unita'  sanitarie  locali  di
sistemi informativi riferiti alle sperimentazioni gestionali previste
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
     f)   attivazione  della  formazione  degli  operatori  sanitari,
tecnici, e amministrativi per l'uso dei nuovi strumenti e metodologie
informative.
   4. Nelle more della  riorganizzazione  delle  strutture  regionali
previste  dalla  legge  regionale  11 aprile 1985, n. 36 e successive
modificazioni ed integrazioni, le funzioni  del  Sistema  informativo
sono svolte dall'ufficio I del settore 57 - Programmazione sanitaria,
in  collegamento con le altre strutture dell'assessorato alla sanita'
e, in particolare, con l'Osservatorio epidemiologico regionale.
   5. L'Osservatorio  epidemiologico  regionale  di  cui  alla  legge
regionale  13  febbraio  1991,  n. 48, e l'ufficio I del settore 57 -
Programmazione sanitaria, per le attivita' di rispettiva  competenza,
svolgono  le  funzioni  di ufficio di statistica ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.