Art. 3.
             Linee programmatiche e di indirizzo per la
               riorganizzazione della rete ospedaliera
 
   1. Per il conseguimento delle finalita' e degli obiettivi indicati
nei precedenti articoli 1 e 2, sono approvate le linee programmatiche
e di  indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera,
contenute  nei  seguenti  allegati  che  fanno parte integrante della
presente legge:
     a) allegato n. 1: Ricognizione qualitativa e quantitativa  della
rete dei posti letto ospedalieri, comprensiva di quelli delle case di
cura  private  convenzionate  nonche'  del  residuo manicomiale e dei
presidi di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
     b)  allegato  n.  2:  Criteri,  standard  e  parametri  per   la
definizione  ed  il  dimensionamento qualitativo e quantitativo della
rete ospedaliera, ivi compresi i servizi di emergenza e di assistenza
neonatale;
     c)  allegato  n.  3:  Determinazione  complessiva del fabbisogno
ospedaliero, su base regionale.
   2. Il fabbisogno di posti letto, in relazione  a  quanto  indicato
nell'allegato  di cui alla lettera c) del comma 1 nonche' agli stand-
ard e parametri previsti nell'allegato di cui  alla  lettera  b)  del
comma  stesso,  e'  quantificato  in  complessivi 31.928 posti letto,
corrispondenti a 6,150 per mille abitanti. Il rientro  dall'eccedenza
di  posti  letto  rispetto  al  predetto  fabbisogno e' effettuato in
misura non inferiore al 15 per cento, nell'ambito  dei  provvedimenti
indicati  al  successivo articolo 4 e, per la quota residua, entro il
31 dicembre 1995. Il fabbisogno di posti letto  e'  articolato  nelle
diverse aree funzionali come segue:
    area funzionale di medicina: 13.571 (2,614%);
    area funzionale di chirurgia: 10.850 (2,090%);
    area delle terapie intensive: 883 (0,170%);
    area materno-infantile: 3.769 (0,726%);
    area  della  riabilitazione  e  lungodegenza  post-acuzie:  2.855
(0,550%).
   3. Le operazioni di sconvenzionamento previste agli  articoli  10,
commi  2, 3 e 4, 11 e 12 concorrono al raggiungimento della misura di
rientro dall'eccedenza di posti letto,  prevista  in  sede  di  prima
attuazione della presente legge dal comma 2.