Art. 4
        Riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera
 
  1.  Il  Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in
attuazione  delle  linee  programmatiche  e  di  indirizzo   di   cui
all'articolo  3  ed  in  conformita' alle prescrizioni della presente
legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata  in  vigore,
provvede,   previa   verifica   della   situazione   esistente,  alla
quantificazione  dei  posti  letto  complessivi,  distinti  per  area
funzionale e disciplina, delle singole unita' sanitarie locali, cosi'
come risultanti a seguito del riazzonamento previsto dall'articolo 3,
comma 5, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e di ciascun complesso ospedaliero, individuato per essere costituito
in  azienda ospedaliera in attuazione del decreto legislativo stesso.
La Giunta  regionale,  nel  definire  l'assetto  organizzativo  degli
ospedali,  accorpa,  di  norma, ai fini funzionali e tenuto conto del
bacino di utenza e della specificita' del territorio, quelli  ubicati
nell'ambito  della  stessa  unita'  sanitaria  locale,  che non siano
destinati ad essere costituiti in aziende ospedaliere, ai  sensi  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
   2.   Ai   fini  della  riorganizzazione  territoriale  della  rete
ospedaliera, gli ospedali sono classificati dalla Giunta regionale in
tre livelli assistenziali, in rapporto agli aspetti dimensionali,  al
bacino   di  utenza,  alla  complessita'  del  modello  organizzativo
interno, in termini di disponibilita' di specialita' e di  servizi  e
di dotazione qualitativa e quantitativa di tecnologie e di personale,
nonche'  al  grado  di risposta ai bisogni sanitari della popolazione
servita.
   3. La distribuzione dei posti  letto  tra  le  diverse  discipline
nell'ambito   delle   aree   funzionali   puo'  essere  rideterminata
annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in correlazione
con  l'attuazione  del  progetto  di  cui  al  comma  1  e   con   la
realizzazione  del  sistema di emergenza sanitaria, anche in rapporto
alle effettive esigenze assistenziali del territorio e  tenuto  conto
delle valutazioni fornite dall'organismo di cui all'articolo 3, comma
14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
   4.  Nell'ambito dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, sono
stabiliti   i   tempi   di   realizzazione   della   riorganizzazione
territoriale  della rete ospedaliera, assegnando priorita' ai servizi
connessi alle emergenze sanitarie,  avuto  anche  riguardo  a  quelli
trasfusionali,  in  rapporto alle risorse effettivamente disponibili,
ivi comprese le quote di finanziamento di cui all'articolo 12,  comma
4  lettera  a)  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La
Giunta regionale individua, altresi', nel rispetto delle disposizioni
contenute nella presente legge, le modalita' di  rientro  nel  limite
complessivo di posti letto indicato al comma 2 dell'articolo 3.
   5.  I provvedimenti della Giunta regionale previsti nei precedenti
commi sono adottati, sentita la competente commissione del  Consiglio
regionale,  che  si  esprime  nel termine perentorio di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta. Si ritiene favorevole il parere  ove  la
commissione  non  si  esprima  entro  il  termine di cui innanzi, che
decorre dal momento in cui il provvedimento  viene  messo  all'ordine
del giorno della commissione.