Art. 6.
      Riorganizzazione delle strutture di assistenza perinatale
 
   1. Fermo restando quanto previsto all'articolo  10,  comma  3,  la
riorganizzazione  delle  strutture  per l'assistenza perinatale sara'
effettuata dalla Giunta regionale, nell'ambito dei  provvedimenti  di
cui  agli  articoli  4  e 8 in conformita' ad uno specifico piano che
sara' approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale.