Art. 4.
Collegio regionale di garanzia elettorale
1. Le funzioni attribuite ai collegi regionale e centrale di
garanzia elettorale, costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della
legge n. 515 del 1993, sono svolte, per le elezioni del Consiglio
regionale della Sardegna, dai medesimi collegi.
2. Alla corresponsione dell'indennita' di presenza, di cui al
comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, per le sedute
dei collegi regionale e centrale di garanzia elettorale riferite alle
elezioni del Consiglio regionale della Sardegna provvede, con propri
decreti, il Presidente della Giunta regionale.
3. Il relativo onere grava sul capitolo 01033 dello stato di
previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale del
bilancio della regione per l'anno finanziario 1994 (Spese per le
elezioni regionali) e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli
anni successivi.