Art. 4.
              Collegio regionale di garanzia elettorale
 
   1.  Le  funzioni  attribuite  ai  collegi  regionale e centrale di
garanzia elettorale, costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della
legge n. 515 del 1993, sono svolte, per  le  elezioni  del  Consiglio
regionale della Sardegna, dai medesimi collegi.
   2.  Alla  corresponsione  dell'indennita'  di  presenza, di cui al
comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, per  le  sedute
dei collegi regionale e centrale di garanzia elettorale riferite alle
elezioni  del Consiglio regionale della Sardegna provvede, con propri
decreti, il Presidente della Giunta regionale.
   3. Il relativo onere grava  sul  capitolo  01033  dello  stato  di
previsione  della  spesa  della Presidenza della Giunta regionale del
bilancio della regione per l'anno  finanziario  1994  (Spese  per  le
elezioni  regionali)  e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli
anni successivi.