Art. 2.
                 Programma annuale di finanziamento
 
   1. Gli enti proprietari e le competenti autorita'  religiose,  che
per   la  Chiesa  cattolica  sono  gli  ordini  diocesani  e  per  le
confessioni non cattoliche le autorita' territoriali  riconosciute  a
norma  di  legge,  formulano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
domande di concessione  di  contributi,  indirizzate  all'assessorato
regionale  ai LL.PP., corredate di un progetto di massima delle opere
da realizzare e di un preventivo della spesa occorrente.
   2.  In  sede  di  prima  applicazione  il  termine  indicato   nel
precedente  comma  e' fissato in novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
   3. La giunta, su proposta dell'assessore regionale ai  LL.PP.,  di
concerto  con l'assessore regionale ai Beni culturali, in presenza di
edifici di culto ed opere annesse ricadenti  sotto  il  regime  della
legge  1›  giugno  1939,  n.  1089, inserisce le opere da ammettere a
finanziamento nei programmi annuali di cui  all'art.  8  della  legge
regionale  16  maggio  1985,  n.  27,  tenuto  conto degli interventi
realizzabili  dai  soggetti  richiedenti  con  i  fondi  di  cui   al
successivo   art.   3   e   con  priorita'  per  i  completamenti,  i
consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e per  gli
interventi  destinati  alle  comunita'  insediate  in zone di recente
urbanizzazione.