Art. 2. Programma annuale di finanziamento 1. Gli enti proprietari e le competenti autorita' religiose, che per la Chiesa cattolica sono gli ordini diocesani e per le confessioni non cattoliche le autorita' territoriali riconosciute a norma di legge, formulano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le domande di concessione di contributi, indirizzate all'assessorato regionale ai LL.PP., corredate di un progetto di massima delle opere da realizzare e di un preventivo della spesa occorrente. 2. In sede di prima applicazione il termine indicato nel precedente comma e' fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La giunta, su proposta dell'assessore regionale ai LL.PP., di concerto con l'assessore regionale ai Beni culturali, in presenza di edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime della legge 1 giugno 1939, n. 1089, inserisce le opere da ammettere a finanziamento nei programmi annuali di cui all'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, tenuto conto degli interventi realizzabili dai soggetti richiedenti con i fondi di cui al successivo art. 3 e con priorita' per i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e per gli interventi destinati alle comunita' insediate in zone di recente urbanizzazione.