Art. 2. Competenze dei servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali 1. Il servizio veterinario di ogni Unita' sanitaria locale, oltre alle normali funzioni di competenza, e' tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti: a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/68 ed al decreto dell'Assessore dell'igiene e sanita' 28 aprile 1989, n. 1669, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa; b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie; c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalita' protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono; d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate; e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalita' di riscatto; f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria; g) disporre dei fondi assegnati.