Art. 2.
   Competenze dei servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali
 
   1.  Il servizio veterinario di ogni Unita' sanitaria locale, oltre
alle normali funzioni di competenza, e' tenuto, in  attuazione  della
presente legge, a svolgere i seguenti compiti:
     a)    provvedere    alla   tenuta   dell'anagrafe   canina,   in
collaborazione con  l'istituto  zooprofilattico  sperimentale  ed  in
armonia  con  i  piani  di  risanamento  contro  le zoonosi di cui al
decreto del Presidente della Giunta  regionale  31  maggio  1988,  n.
24/68  ed  al  decreto dell'Assessore dell'igiene e sanita' 28 aprile
1989, n. 1669, curandone l'aggiornamento e  trasmettendo  ai  Comuni,
ogni sei mesi, una copia della stessa;
     b)  effettuare  i  controlli  sanitari,  le vaccinazioni ed ogni
altro intervento necessario per la cura e  la  salute  degli  animali
custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
     c)  collaborare  con  la  Regione,  i  Comuni,  gli  enti  e  le
associazioni  aventi  finalita'   protezionistiche,   promuovendo   o
partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai
proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere
anche  nelle  scuole,  per  la protezione degli animali, il controllo
delle nascite ed il non abbandono;
     d) predisporre, con il consenso dei detentori,  interventi  atti
al  controllo  delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi
delle  malattie  infettive,  infestive  e  diffusive  degli  animali,
servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
     e)  ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo
dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle  modalita'
di riscatto;
     f)  disporre,  in  caso di maltrattamenti, che gli animali siano
posti in osservazione per  l'accertamento  delle  condizioni  fisiche
anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;
     g) disporre dei fondi assegnati.