Art. 12.
             Interpretazione art. 1, comma 1, lettera e)
                  della legge regionale n. 48/1991
 
   1. L'articolo 32, comma 2, lettera b) della legge 8  giugno  1990,
n.  142,  cosi'  come  recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera e),
della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e' cosi' interpretato:
"Le competenze dei consigli comunali e  provinciali,  in  materia  di
piani  territoriali  ed  urbanistici, sono limitate alla adozione dei
piani e  delle  relative  varianti,  nonche'  all'approvazione  delle
direttive  generali e degli schemi di massima, di cui all'articolo 3,
comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15".