Art. 12. Interpretazione art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/1991 1. L'articolo 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi' come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e' cosi' interpretato: "Le competenze dei consigli comunali e provinciali, in materia di piani territoriali ed urbanistici, sono limitate alla adozione dei piani e delle relative varianti, nonche' all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15".