Art. 8.
    Rilascio del certificato di abitabilita' per i volumi tecnici
 
   1. Per gli edifici di civile abitazione realizzati  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  puo'  essere  rilasciato
certificato di abitabilita' per i volumi tecnici ricadenti  entro  il
perimetro  della  stessa  abitazione  anche  in  deroga  ai requisiti
fissati dalle norme regolamentari, ad eccezione di quelle in  materia
igienico-sanitaria, purche' nei limiti della cubatura esistente e con
utilizzazione   a   servizio   esclusivo   delle   abitazioni  a  cui
afferiscono.