Art. 8. Rilascio del certificato di abitabilita' per i volumi tecnici 1. Per gli edifici di civile abitazione realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge puo' essere rilasciato certificato di abitabilita' per i volumi tecnici ricadenti entro il perimetro della stessa abitazione anche in deroga ai requisiti fissati dalle norme regolamentari, ad eccezione di quelle in materia igienico-sanitaria, purche' nei limiti della cubatura esistente e con utilizzazione a servizio esclusivo delle abitazioni a cui afferiscono.