(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30
                         del 14 giugno 1994)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la presente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  in  armonia  con le disposizioni del regolamento
(CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985,  e  della  legge  5
dicembre  1985,  n. 730, promuove, sostiene e disciplina le attivita'
agrituristiche allo scopo di:
     a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale e  il  riequilibrio
del territorio;
     b)  agevolare  la  permanenza dei produttori agricoli nelle aree
rurali   con   particolare   riferimento   alle   zone   montane    e
particolarmente  svantaggiate  attraverso  l'integrazione dei redditi
aziendali ed il miglioramento della qualita' della vita;
     c) valorizzare e recuperare il  patrimonio  rurale  naturale  ed
edilizio;
     d)  concorrere  alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e
del paesaggio;
     e) promuovere la conoscenza e  l'offerta  dei  prodotti  tipici,
anche al fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici;
     f) recuperare le tradizioni culturali del mondo rurale;
     g) favorire il rapporto tra citta' e campagna.