(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 giugno 1994) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la presente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in armonia con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, e della legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina le attivita' agrituristiche allo scopo di: a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale e il riequilibrio del territorio; b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali con particolare riferimento alle zone montane e particolarmente svantaggiate attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualita' della vita; c) valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale ed edilizio; d) concorrere alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio; e) promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti tipici, anche al fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici; f) recuperare le tradizioni culturali del mondo rurale; g) favorire il rapporto tra citta' e campagna.