Art. 10.
                        Sospensione e revoca
 
   1.  In  caso  di  violazione degli obblighi di cui all'articolo 9,
accertata dal comune, l'autorizzazione e' sospesa dal sindaco, per un
periodo compreso tra i quindici e i sessanta giorni.
   2. L'autorizzazione e' revocata dal sindaco quando si accerti  che
l'operatore agrituristico:
     a)  non  abbia  intrapreso l'attivita' entro due anni dalla data
fissata nell'autorizzazione o la abbia sospesa da almeno un anno;
     b) abbia subito in un biennio sospensioni per  violazione  degli
obblighi per un totale di oltre centoventi giorni;
     c) abbia subito la revoca del nulla osta.
   3. Il sindaco comunica il provvedimento di revoca alla Commissione
regionale    per   l'agriturismo,   all'IPA,   all'Azienda   autonoma
provinciale per l'incremento turistico e  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza.
   4.  Qualora  l'IPA  accerti  la  perdita  dei requisiti prescritti
revoca  il  nulla  osta,  dandone  comunicazione  al  sindaco,   alla
Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda provinciale per
l'incremento turistico.
   5.  La  revoca  del  nulla  osta o dell'autorizzazione comporta la
revoca delle provvidenze regionali concesse, con obbligo di  recupero
nei  confronti  dei  beneficiari  delle  somme erogate, rapportate al
periodo della violazione, maggiorate  degli  interessi  calcolati  al
tasso  ufficiale  di  sconto  vigente  al  momento della revoca e con
decorrenza dalla data del provvedimento di concessione.