Art. 10. Sospensione e revoca 1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, accertata dal comune, l'autorizzazione e' sospesa dal sindaco, per un periodo compreso tra i quindici e i sessanta giorni. 2. L'autorizzazione e' revocata dal sindaco quando si accerti che l'operatore agrituristico: a) non abbia intrapreso l'attivita' entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione o la abbia sospesa da almeno un anno; b) abbia subito in un biennio sospensioni per violazione degli obblighi per un totale di oltre centoventi giorni; c) abbia subito la revoca del nulla osta. 3. Il sindaco comunica il provvedimento di revoca alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'IPA, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e all'autorita' di pubblica sicurezza. 4. Qualora l'IPA accerti la perdita dei requisiti prescritti revoca il nulla osta, dandone comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda provinciale per l'incremento turistico. 5. La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione comporta la revoca delle provvidenze regionali concesse, con obbligo di recupero nei confronti dei beneficiari delle somme erogate, rapportate al periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione.