Art. 11. Modalita' e limiti nell'esercizio delle attivita' agrituristiche 1. Le attivita' di cui all'articolo 2 sono svolte in locali ubicati all'interno dell'azienda dell'imprenditore o, nel caso di co- operative, dell'azienda o delle aziende dei soci. 2. L'ospitalita' puo' essere fornita in un massimo di dieci camere per una capacita' ricettiva di non piu' di trenta posti letto. 3. Spazi aperti da destinare a campeggi possono essere previsti in aziende di superficie complessiva non inferiore a due ettari e per un massimo di cinque equipaggi e venti persone. 4. Nel caso di esercizio in forma associata ovvero di cooperative, i limiti di cui ai commi 2 e 3 sono elevati proporzionalmente al numero delle aziende associate, fino ad un massimo di trenta camere e di settanta posti letto ovvero di venti equipaggi e cinquanta persone, salvi i limiti previsti per ciascuna azienda. 5. All'esercizio delle attivita' sono addette prevalentemente persone operanti nell'ambito dell'azienda. Tra le qualifiche degli operai agricoli e' aggiunta quella di collaboratore agrituristico.