Art. 11.
  Modalita' e limiti nell'esercizio delle attivita' agrituristiche
 
   1.  Le  attivita'  di  cui  all'articolo  2  sono svolte in locali
ubicati all'interno dell'azienda dell'imprenditore o, nel caso di co-
operative, dell'azienda o delle aziende dei soci.
   2. L'ospitalita' puo' essere fornita in un massimo di dieci camere
per una capacita' ricettiva di non piu' di trenta posti letto.
   3. Spazi aperti da destinare a campeggi possono essere previsti in
aziende di superficie complessiva non inferiore a due ettari e per un
massimo di cinque equipaggi e venti persone.
   4. Nel caso di esercizio in forma associata ovvero di cooperative,
i limiti di cui ai commi 2 e  3  sono  elevati  proporzionalmente  al
numero delle aziende associate, fino ad un massimo di trenta camere e
di  settanta  posti  letto  ovvero  di  venti  equipaggi  e cinquanta
persone, salvi i limiti previsti per ciascuna azienda.
   5. All'esercizio  delle  attivita'  sono  addette  prevalentemente
persone  operanti  nell'ambito  dell'azienda. Tra le qualifiche degli
operai agricoli e' aggiunta quella di collaboratore agrituristico.