Art. 13. Promozione dell'offerta agrituristica 1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, coordina ed incentiva progetti di promozione dell'offerta agrituristica presentati delle province regionali, dagli enti parco e dalle associazioni ed organizzazioni agrituristiche, nell'ambito e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46. 2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ai sensi del comma 1, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, provvede alla promozione direttamente in ambito ultraregionale e in ambito regionale anche tramite le province regionali e gli altri soggetti di cui al comma 1.