Art. 13.
                Promozione dell'offerta agrituristica
 
   1. L'Assessore regionale per il  turismo,  le  comunicazioni  e  i
trasporti,  d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, coordina
ed  incentiva  progetti  di  promozione  dell'offerta   agrituristica
presentati  delle  province  regionali,  dagli  enti  parco  e  dalle
associazioni ed organizzazioni agrituristiche, nell'ambito e  con  le
modalita'  di  cui  agli  articoli  34  e 35 della legge regionale 12
aprile 1967, n. 46.
   2. L'Assessore regionale per il  turismo,  le  comunicazioni  e  i
trasporti, ai sensi del comma 1, sentita la Commissione regionale per
l'agriturismo,   provvede  alla  promozione  direttamente  in  ambito
ultraregionale e  in  ambito  regionale  anche  tramite  le  province
regionali e gli altri soggetti di cui al comma 1.