Art. 14. Sanzioni amministative 1. Solo l'imprenditore autorizzato puo' utilizzare terminologia che richiami in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la propria attivita'. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 10.000.000, che e' raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale. 2. L'operatore agrituristico che violi gli obblighi previsti dalla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.500.000 a L. 3.000.000, che e' raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale. 3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. 4. L'emissione della ordinanza-ingiunzione e della ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'esercizio dell'attivita', che provvede anche su segnalazione dell'IPA.