Art. 14.
                       Sanzioni amministative
 
   1.  Solo  l'imprenditore  autorizzato puo' utilizzare terminologia
che richiami in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la  propria
attivita'.    I    contravventori   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  L.  5.000.000  a  L.
10.000.000,  che  e'  raddoppiata  in  caso  di  recidiva, da versare
all'erario comunale.
   2. L'operatore agrituristico che violi gli obblighi previsti dalla
presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da L. 1.500.000 a L. 3.000.000, che  e'  raddoppiata  in
caso di recidiva, da versare all'erario comunale.
   3.  Per  l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo
si osservano le disposizioni previste dalla legge 24  novembre  1981,
n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.
   4.  L'emissione  della  ordinanza-ingiunzione e della ordinanza di
archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689  del
1981   spetta  al  sindaco  del  comune  nel  cui  territorio  ricade
l'esercizio  dell'attivita',  che  provvede  anche  su   segnalazione
dell'IPA.