Art. 15.
   Requisiti degli interventi sulle aree e sul patrimonio edilizio
 
   1.  Gli edifici e le aree attrezzate destinati a usi agrituristici
devono essere sprovvisti di  barriere  architettoniche  a  norma  del
decreto  legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo
1979,  n.  118,  in  modo  da  rendere  fruibile  ai  cittadini   non
deambulanti almeno il piano terra.
   2.  Gli interventi per il recupero edilizio ai fini dell'esercizio
delle  attivita'  agrituristiche  sono  definiti  dall'articolo   20,
lettere a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
   3.  Le  opere  di  restauro e sistemazione del patrimonio edilizio
sono realizzate nel rispetto  delle  caratteristiche  tipologiche  ed
architettoniche originarie anche mediante l'utilizzo dei materiali di
costruzione tradizionali della zona.
   4.  All'accertamento  del  rispetto  delle  disposizioni di cui al
comma 3 provvede il sindaco in sede di  autorizzazione,  fatte  salve
eventuali ulteriori diverse competenze.