Art. 16.
               Commissione regionale per l'agriturismo
 
   1.  L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura e le foreste, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nomina  presso  l'Assessorato  regionale  dell'agricoltura  e   delle
foreste, la Commissione regionale per l'agriturismo, formata:
     a)  dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o da
un dirigente superiore da lui delegato, con funzioni di presidente;
     b) da un dirigente superiore designato dall'Assessore  regionale
per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
     c)  da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente;
     d) da un docente esperto  in  materie  agrituristiche  e  da  un
docente  esperto  in materie agrarie nominati all'interno di una rosa
di docenti proposta dalle universita' di Catania, Palermo e Messina;
     e) da un rappresentante delle organizzazioni  agrituristiche  su
terne proposte dalle stesse;
     f)  da  un  sindaco designato dall'Associazione nazionale comuni
italiani (A.N.C.I.).
   2.  La  Commissione  e'  assistita  da   un'apposita   segreteria,
istituita  dall'Assessore  regionale  per  l'agricoltura e le foreste
presso il settore competente.
   3. La Commissione dura in carica tre anni.
   4. La Commissione ha compiti di proposta e coordinamento. Essa:
     a)  predispone lo schema del programma regionale agrituristico e
dei relativi piani annuali, ed esprime parere sulle proposte avanzate
dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1;
     b) tiene l'elenco degli operatori agrituristici e degli aiuti da
ciascuno ricevuti;
     c) svolge ogni altra funzione demandatale dalla presente legge o
affidatale dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.
   5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono  a  carico
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
   6.  Ai componenti esterni all'Amministrazione spettano il rimborso
delle spese di viaggio e l'indennita'  di  missione  prevista  per  i
dirigenti superiori regionali.
   7.  La  Commissione  e'  nominata  ed  insediata  anche in caso di
mancata effettuazione delle  designazioni  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla richiesta delle medesime.