Art. 16. Commissione regionale per l'agriturismo 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la Commissione regionale per l'agriturismo, formata: a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o da un dirigente superiore da lui delegato, con funzioni di presidente; b) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti; c) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente; d) da un docente esperto in materie agrituristiche e da un docente esperto in materie agrarie nominati all'interno di una rosa di docenti proposta dalle universita' di Catania, Palermo e Messina; e) da un rappresentante delle organizzazioni agrituristiche su terne proposte dalle stesse; f) da un sindaco designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.). 2. La Commissione e' assistita da un'apposita segreteria, istituita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presso il settore competente. 3. La Commissione dura in carica tre anni. 4. La Commissione ha compiti di proposta e coordinamento. Essa: a) predispone lo schema del programma regionale agrituristico e dei relativi piani annuali, ed esprime parere sulle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1; b) tiene l'elenco degli operatori agrituristici e degli aiuti da ciascuno ricevuti; c) svolge ogni altra funzione demandatale dalla presente legge o affidatale dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. 6. Ai componenti esterni all'Amministrazione spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione prevista per i dirigenti superiori regionali. 7. La Commissione e' nominata ed insediata anche in caso di mancata effettuazione delle designazioni nel termine di sessanta giorni dalla richiesta delle medesime.