Art. 17. Aiuti all'esercizio dell'attivita' agrituristica 1. A coloro che esercitano attivita' agrituristica possono essere concessi contributi per: a) il recupero di strutture insediative destinate all'esercizio delle attivita', ivi compresi l'istallazione e il ripristino di impianti termici e telefonici; b) l'adattamento di spazi aperti da destinare alle attivita' agrituristiche; c) l'installazione nei fabbricati aziendali di strutture per la conservazione dei prodotti agricoli destinati alla somministrazione o alla vendita ai sensi dell'articolo 2; d) la realizzazione e la sistemazione di strutture sportive e ricreative connesse e dimensionate all'esercizio di una delle attivita'. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, e' concesso un aiuto regionale equivalente ad un contributo in conto capitale non superiore al quaranta per cento della spesa ammessa, elevabile al cinquanta per cento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. 3. L'aiuto regionale e' concesso sotto forma di concorso negli interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato per mutui di durata non superiore a quindici anni e commisurati all'intera spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo di lire 300 milioni per azienda e a un massimo di lire 600 milioni per imprenditore; in alternativa e per iniziative di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU, elevato del 50 per cento nel caso di operatori agrituristici associati o riuniti in cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente alle aliquote di cui al comma 2. 4. Per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 2 e 3 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, all'articolo 5, commi primo, secondo, quarto e quinto, all'articolo 6, all'articolo 26, escluso il comma primo, e all'articolo 27, commi quarto e quinto, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive modifiche e integrazioni. 5. L'ammissione ai benefici e' subordinata alla presentazione della documentazione che sara' prescritta con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 6. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi aiuti pubblici per le medesime finalita' se non espressamente consentiti.