Art. 17.
          Aiuti all'esercizio dell'attivita' agrituristica
 
   1.  A coloro che esercitano attivita' agrituristica possono essere
concessi contributi per:
     a) il recupero di strutture insediative destinate  all'esercizio
delle  attivita',  ivi  compresi  l'istallazione  e  il ripristino di
impianti termici e telefonici;
     b) l'adattamento di spazi aperti  da  destinare  alle  attivita'
agrituristiche;
     c)  l'installazione nei fabbricati aziendali di strutture per la
conservazione dei prodotti agricoli destinati alla somministrazione o
alla vendita ai sensi dell'articolo 2;
     d) la realizzazione e la sistemazione di  strutture  sportive  e
ricreative   connesse  e  dimensionate  all'esercizio  di  una  delle
attivita'.
   2. Per la realizzazione degli interventi di cui  al  comma  1,  e'
concesso  un  aiuto  regionale  equivalente ad un contributo in conto
capitale non superiore al quaranta per  cento  della  spesa  ammessa,
elevabile  al  cinquanta  per  cento nelle zone svantaggiate ai sensi
della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.
   3. L'aiuto regionale e' concesso sotto  forma  di  concorso  negli
interessi  e di abbuono di quota parte del capitale mutuato per mutui
di durata non superiore a  quindici  anni  e  commisurati  all'intera
spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo di lire 300 milioni per
azienda  e  a  un  massimo  di  lire 600 milioni per imprenditore; in
alternativa e per iniziative di importo complessivo non  superiore  a
100.000  ECU,  elevato  del  50  per  cento  nel  caso  di  operatori
agrituristici associati o  riuniti  in  cooperative,  possono  essere
concessi  contributi  in  conto  capitale nella misura corrispondente
alle aliquote di cui al comma 2.
   4. Per  la  determinazione,  la  concessione  e  l'erogazione  dei
benefici  di cui ai commi 2 e 3 si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui all'articolo  4,  comma  terzo,  all'articolo  5,
commi  primo,  secondo, quarto e quinto, all'articolo 6, all'articolo
26, escluso il comma primo, e all'articolo 27, commi quarto e quinto,
della  legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive modifiche e
integrazioni.
   5. L'ammissione ai  benefici  e'  subordinata  alla  presentazione
della  documentazione che sara' prescritta con decreto dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste.
   6. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge  non  sono
cumulabili  con  analoghi aiuti pubblici per le medesime finalita' se
non espressamente consentiti.