Art. 18.
      Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici
 
   1. I locali gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione
sono stati concessi aiuti non  possono  essere  distolti  dalla  loro
destinazione  per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del
collaudo.
   2. Il vincolo e'  indicato  nel  provvedimento  di  concessione  e
trascritto  presso  l'ufficio  dei  registri  immobiliari a spese dei
beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque  titolo  nella
disponibilita' degli immobili.
   3.  La  violazione  degli  obblighi  previsti  dalla  legge  e dei
vincoli, modalita' e termini fissati nel provedimento di  concessione
comporta gli effetti di cui all'articolo 10, comma 5.