Art. 18. Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici 1. I locali gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo. 2. Il vincolo e' indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilita' degli immobili. 3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dei vincoli, modalita' e termini fissati nel provedimento di concessione comporta gli effetti di cui all'articolo 10, comma 5.