Art. 19.
                  Programma regionale agrituristico
 
   1.  Su  proposta  dell'Assessore  regionale per l'agricoltura e le
foreste, la Giunta regionale approva o aggiorna entro il  31  ottobre
di ogni anno il programma regionale agrituristico.
   2. Il programma definisce, con proiezione triennale, gli obiettivi
da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e
le priorita'. Il programma si articola in piani annuali.
   3.  Il  programma  contiene la formulazione di interventi organici
rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agrituristico.
   4. Il programma contiene i criteri di priorita'  delle  iniziative
private  da  ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie
di attivita' agrituristica e alle loro caratteristiche.