Art. 19. Programma regionale agrituristico 1. Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la Giunta regionale approva o aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il programma regionale agrituristico. 2. Il programma definisce, con proiezione triennale, gli obiettivi da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e le priorita'. Il programma si articola in piani annuali. 3. Il programma contiene la formulazione di interventi organici rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agrituristico. 4. Il programma contiene i criteri di priorita' delle iniziative private da ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie di attivita' agrituristica e alle loro caratteristiche.