Art. 2.
                      Attivita' agrituristiche
 
   1.  Per  attivita'  agrituristiche  si intendono quelle esercitate
dagli  imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo   3   attraverso
l'utilizzazione  della  propria azienda, in rapporto di connessione e
complementarita' con le  attivita'  di  coltivazione  del  fondo,  di
silvicoltura, di allevamento, che rimangono principali.
   2. Sono attivita' agrituristiche:
     a)  l'offerta  di  ospitalita'  per soggiorni in appositi locali
aziendali;
     b)  l'offerta  di  ospitalita'   in   appositi   spazi   aperti,
nell'ambito dell'azienda, a campeggiatori;
     c)  la  somministrazione  per  la  consumazione sul posto e/o la
vendita di pasti  costituiti  da  cibi  e  bevande,  comprese  quelle
alcoliche     e    superalcoliche,    provenienti    in    prevalenza
dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona. Sono
considerati di  produzione  aziendale  anche  le  bevande  e  i  cibi
ricavati   da   materie  prime  dell'azienda  e  sottoposti  a  prima
lavorazione all'esterno;
     d)  la  somministrazione   di   pasti   sul   posto   esercitata
congiuntamente  all'offerta  di  ospitalita' di cui alle lettere a) e
b);
     e) la  vendita  diretta  di  prodotti  agricoli  ed  artigianali
provenienti dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa;
     f)   l'organizzazione   di   attivita'   ricreative,  culturali,
divulgative e sportive, ivi comprese mostre  permanenti  di  civilta'
contadina,  mediante  utilizzazione  delle  strutture aziendali ed in
collegamento con l'attivita' produttiva svolta.
  3. Le attivita' previste alle lettere e) ed f) del comma  2  devono
essere  esercitate  congiuntamente ad una delle attivita' di cui alle
lettere a), b) e c) del medesimo comma 2.
   4. Lo svolgimento delle attivita' agrituristiche non  costituisce,
ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  5  dicembre  1985, n. 730,
distrazione della destinazione agricola dei  fondi  e  degli  edifici
interessati.