Art. 2. Attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono quelle esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarita' con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento, che rimangono principali. 2. Sono attivita' agrituristiche: a) l'offerta di ospitalita' per soggiorni in appositi locali aziendali; b) l'offerta di ospitalita' in appositi spazi aperti, nell'ambito dell'azienda, a campeggiatori; c) la somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona. Sono considerati di produzione aziendale anche le bevande e i cibi ricavati da materie prime dell'azienda e sottoposti a prima lavorazione all'esterno; d) la somministrazione di pasti sul posto esercitata congiuntamente all'offerta di ospitalita' di cui alle lettere a) e b); e) la vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa; f) l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali, divulgative e sportive, ivi comprese mostre permanenti di civilta' contadina, mediante utilizzazione delle strutture aziendali ed in collegamento con l'attivita' produttiva svolta. 3. Le attivita' previste alle lettere e) ed f) del comma 2 devono essere esercitate congiuntamente ad una delle attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. 4. Lo svolgimento delle attivita' agrituristiche non costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.