Art. 20.
                          Norme transitorie
 
   1. In sede di prima applicazione, sono ammessi  con  priorita'  ai
benefici,  sino  alla  concorrenza  del  cinquanta  per  cento  degli
stanziamenti previsti in bilancio per il triennio,  gli  imprenditori
agricoli  autorizzati che dimostrino di avere esercitato le attivita'
di cui all'articolo 2 da almeno un biennio alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  a norma dell'articolo 6 della legge 5
dicembre 1985, n. 730.
   2. La normativa di cui all'articolo 14 si applica con decorrenza 1
gennaio 1995.