Art. 20. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione, sono ammessi con priorita' ai benefici, sino alla concorrenza del cinquanta per cento degli stanziamenti previsti in bilancio per il triennio, gli imprenditori agricoli autorizzati che dimostrino di avere esercitato le attivita' di cui all'articolo 2 da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730. 2. La normativa di cui all'articolo 14 si applica con decorrenza 1 gennaio 1995.