Art. 21.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  l'attuazione della presente legge sono autorizzate per il
triennio 1994-96 le seguenti spese (espresse in milioni di lire):
 
                                      1994         1995       1996
Articolo 17
   contributo in conto capitale        800        12.000    15.000
Articolo 17
   contributo in conto interessi       200         3.000     5.000
 
   2. Per gli anni successivi la  spesa  sara'  determinata  a  norma
dell'articolo  4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47.