Art. 21. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per il triennio 1994-96 le seguenti spese (espresse in milioni di lire): 1994 1995 1996 Articolo 17 contributo in conto capitale 800 12.000 15.000 Articolo 17 contributo in conto interessi 200 3.000 5.000 2. Per gli anni successivi la spesa sara' determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.