Art. 3. Operatori agrituristici 1. L'esercizio delle attivita' agrituristiche e' riservato: a) agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o riuniti in associazioni costituite nelle forme di cui all'articolo 2, primo comma, numero 2), della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonche' in presenza di impresa familiare, ai familiari dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 230-bis del codice civile; b) alle cooperative agricole di conduzione; c) alle cooperative costituite esclusivamente da imprenditori agricoli di cui alla lettera a) per l'esercizio di attivita' di cui all'articolo 2, in rapporto di complementarita' con l'attivita' agricola svolta dai soci e mediante utilizzazione delle aziende agricole dei medesimi.