Art. 3.
                       Operatori agrituristici
 
   1. L'esercizio delle attivita' agrituristiche e' riservato:
     a)  agli  imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo 2135 del
codice civile, singoli o riuniti  in  associazioni  costituite  nelle
forme  di  cui  all'articolo  2,  primo comma, numero 2), della legge
regionale 25 marzo 1986,  n.  13,  nonche'  in  presenza  di  impresa
familiare,   ai   familiari   dell'imprenditore   agricolo   di   cui
all'articolo 230-bis del codice civile;
     b) alle cooperative agricole di conduzione;
     c) alle cooperative costituite  esclusivamente  da  imprenditori
agricoli  di  cui alla lettera a) per l'esercizio di attivita' di cui
all'articolo 2,  in  rapporto  di  complementarita'  con  l'attivita'
agricola  svolta  dai  soci  e  mediante  utilizzazione delle aziende
agricole dei medesimi.