Art. 4.
           Nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario
 
   1.  Chi  intende  esercitare  attivita'  agrituristiche   presenta
richiesta  di nulla osta all'Ispettorato provinciale agrario (I.P.A.)
competente per territorio, corredata da una relazione contenente:
     a) la descrizione dell'azienda, delle sue  caratteristiche,  dei
fabbricati e dell'attivita' di produzione agricola ivi esercitata;
     b)  una descrizione dettagliata delle attivita' agritustiche che
si intendono esercitare e delle loro modalita' di esercizio;
     c) una relazione descrittiva degli eventuali interventi edilizi;
     d) le  planimetrie  dei  locali  da  adibire  all'attivita'  con
l'ubicazione  dei  vani  destinati  all'attivita' stessa e con i dati
relativi al numero delle camere e dei posti letto.
   2. L'I.P.A., sulla base  di  accertamenti  eseguiti  direttamente,
verifica  la  presenza  dei  requisiti prescritti e rilascia il nulla
osta entro novanta giorni dalla data di presentazione della  domanda.
Decorso  inutilmente  il  termine  di novanta giorni, la richiesta si
intende accolta. In tale evenienza l'IPA, entro i  successivi  trenta
giorni, rilascia il nulla osta per decorrenza di termini.
   3. In caso di diniego e' ammesso ricorso entro i successivi trenta
giorni  all'Assessore  regionale  per l'agricoltura e le foreste, che
decide nei successivi novanta giorni.
   4.  Gli  IPA  tengono   un   elenco   pubblico   degli   operatori
agrituristici  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  5 ed esercitano
controlli sul mantenimento dei requisiti. I requisiti  sono  comunque
soggetti a verifica triennale.