Art. 4. Nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario 1. Chi intende esercitare attivita' agrituristiche presenta richiesta di nulla osta all'Ispettorato provinciale agrario (I.P.A.) competente per territorio, corredata da una relazione contenente: a) la descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e dell'attivita' di produzione agricola ivi esercitata; b) una descrizione dettagliata delle attivita' agritustiche che si intendono esercitare e delle loro modalita' di esercizio; c) una relazione descrittiva degli eventuali interventi edilizi; d) le planimetrie dei locali da adibire all'attivita' con l'ubicazione dei vani destinati all'attivita' stessa e con i dati relativi al numero delle camere e dei posti letto. 2. L'I.P.A., sulla base di accertamenti eseguiti direttamente, verifica la presenza dei requisiti prescritti e rilascia il nulla osta entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza l'IPA, entro i successivi trenta giorni, rilascia il nulla osta per decorrenza di termini. 3. In caso di diniego e' ammesso ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide nei successivi novanta giorni. 4. Gli IPA tengono un elenco pubblico degli operatori agrituristici autorizzati ai sensi dell'articolo 5 ed esercitano controlli sul mantenimento dei requisiti. I requisiti sono comunque soggetti a verifica triennale.