Art. 5.
                       Autorizzazione comunale
 
   1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  3, ricevuto il nulla osta,
presentano al comune in cui  ricade  l'immobile  aziendale  destinato
alle attivita', richiesta di autorizzazione accompagnata da:
     a)  documentazione  attestante  il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto  18
giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n.
59;
     b)  documentazione  di  data  non  anteriore  a tre mesi ai fini
dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6,  terzo  comma,
della legge 5 dicembre 1985, n. 730;
     c) copia del libretto sanitario di chi esercitera' l'attivita';
     d) copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;
     e) nulla osta dell'IPA;
     f)   parere   favorevole   dell'autorita'  sanitaria  competente
relativo ai locali da adibire all'attivita'.
   2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1,  nel  caso
delle  cooperative,  vanno  riferiti sia al legale rappresentante sia
alla persona preposta all'esercizio dell'attivita' agrituristica; nel
caso di familiari dell'imprenditore, di cui all'articolo 230- bis del
codice civile, i requisiti vanno riferiti sia al familiare che chiede
l'autorizzazione sia al titolare dell'azienda.