Art. 5. Autorizzazione comunale 1. I soggetti di cui all'articolo 3, ricevuto il nulla osta, presentano al comune in cui ricade l'immobile aziendale destinato alle attivita', richiesta di autorizzazione accompagnata da: a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59; b) documentazione di data non anteriore a tre mesi ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730; c) copia del libretto sanitario di chi esercitera' l'attivita'; d) copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi; e) nulla osta dell'IPA; f) parere favorevole dell'autorita' sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attivita'. 2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel caso delle cooperative, vanno riferiti sia al legale rappresentante sia alla persona preposta all'esercizio dell'attivita' agrituristica; nel caso di familiari dell'imprenditore, di cui all'articolo 230- bis del codice civile, i requisiti vanno riferiti sia al familiare che chiede l'autorizzazione sia al titolare dell'azienda.