Art. 6.
          Provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione
 
   1. Sulle richieste di  autorizzazione,  il  sindaco  decide  entro
novanta  giorni  dalla  presentazione;  trascorso  tale termine senza
pronuncia, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza,  entro
i   successivi   trenta   giorni,   il   sindaco   rilascia  comunque
l'autorizzazione per decorrenza di termini.
   2. In caso di accoglimento della  richiesta  il  sindaco  rilascia
un'autorizzazione   che   abilita,  in  sostituzione  di  ogni  altro
provvedimento amministrativo, allo svolgimento  dell'agriturismo  con
riferimento  alle  attivita' ivi indicate. L'autorizzazione dura nove
anni.
   3. Il comune comunica  all'IPA,  alla  Commissione  regionale  per
l'agriturismo,  all'Azienda  autonoma  provinciale  per  l'incremento
turistico, all'autorita' di pubblica  sicurezza  ed  al  Prefetto  le
autorizzazioni rilasciate.