Art. 6. Provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione 1. Sulle richieste di autorizzazione, il sindaco decide entro novanta giorni dalla presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza, entro i successivi trenta giorni, il sindaco rilascia comunque l'autorizzazione per decorrenza di termini. 2. In caso di accoglimento della richiesta il sindaco rilascia un'autorizzazione che abilita, in sostituzione di ogni altro provvedimento amministrativo, allo svolgimento dell'agriturismo con riferimento alle attivita' ivi indicate. L'autorizzazione dura nove anni. 3. Il comune comunica all'IPA, alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, all'autorita' di pubblica sicurezza ed al Prefetto le autorizzazioni rilasciate.