Art. 7. T a r i f f e 1. Agli operatori agrituristici e' fatto obbligo di presentare al comune entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno seguente. 2. Il comune trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1 alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico.