Art. 7.
                            T a r i f f e
 
   1.  Agli operatori agrituristici e' fatto obbligo di presentare al
comune entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione contenente
l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare  per  l'anno
seguente.
   2.  Il  comune  trasmette  le dichiarazioni di cui al comma 1 alla
Commissione  regionale  per  l'agriturismo  e  all'Azienda   autonoma
provinciale per l'incremento turistico.