Art. 9. Obblighi degli operatori agrituristici 1. Gli operatori agrituristici hanno obbligo di: a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 5 e la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi; b) rispettare i limiti e le modalita' indicate nell'autorizzazione e le tariffe; c) tenere il registro delle presenze; d) comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la cessazione o sospensione dell'attivita'; e) praticare l'offerta agrituristica per almeno novanta giorni all'anno.