Art. 9.
               Obblighi degli operatori agrituristici
 
   1. Gli operatori agrituristici hanno obbligo di:
     a)  esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 5 e
la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;
     b)   rispettare   i   limiti    e    le    modalita'    indicate
nell'autorizzazione e le tariffe;
     c) tenere il registro delle presenze;
     d)  comunicare  al  sindaco, entro dieci giorni, la cessazione o
sospensione dell'attivita';
     e) praticare l'offerta agrituristica per almeno  novanta  giorni
all'anno.