Art. 15.
                        Copertura degli oneri
 
   1.  Ai maggiori oneri valutati nell'importo minimo di L. 2.000.000
derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6 e  dell'articolo
10,  comma  9,  a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede
mediante  l'utilizzo  di   una   quota   di   pari   importo,   delle
disponibilita'  derivanti  dalle  previsioni  di  spesa  iscritte nel
settore    funzionale    "Amministrazione    generale",     programma
"Amministrazione  generale", area di attivita' "Servizi generali" del
bilancio pluriennale 1993-1995 di cui  all'articolo  15  della  legge
provinciale 1 febbraio 1993, n 4.
   2.  Per  gli esercizi finanziari successivi si provvedera' secondo
le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.