IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 concernente assunzione di personale, assegnazione di sede e trasferimento 1. L'articolo 8 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 e' sostituito dal seguente nuovo articolo: "Art. 8. Assunzione di personale, assegnazione di sede e trasferimento 1. Per il personale provinciale delle scuole a carattere statale si applicano in materia di assunzione le norme valevoli per il restante personale provinciale. 2. Per il personale di cui al presente articolo l'assegnazione della sede di servizio e' disposta secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. 3. In presenza di posti vacanti e nelle more della loro copertura nonche' per la copertura dei posti comunque disponibili per assenza del titolare, potranno essere conferite supplenze secondo modalita' determinate dalla Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali, nel numero e profilo professionale necessari a fare fronte al fabbisogno di personale determinato a norma dell'articolo 6. Costituisce titolo di precedenza assoluta nel conferimento di supplenze l'aver conseguito l'idoneita' in concorsi per esami, pubblici o riservati, o in prove attitudinali selettive, banditi dalla Provincia autonoma di Trento, per l'accesso nel rispettivo profilo professionale. 4. La nomina del personale supplente che in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa. 5. I trasferimenti, da scuola a scuola, del personale provinciale delle scuole a carattere statale sono disposti a domanda o d'ufficio, secondo modalita' e limiti determinati dalla Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni sindacali. Eventuali trasferimenti di personale dalle scuole a carattere statale a strutture organizzative della Provincia e viceversa potranno essere disposti entro limiti determinati dalla Giunta provinciale nel contesto delle medesime modalita'".