Art. 11.
Modifica dell'articolo 165 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.
   12 concernente "Nuovo ordinamento  dei  servizi  e  del  personale
   della Provincia autonoma di Trento".
 
   1.  Il  primo  comma  dell'articolo 165 della legge provinciale 29
aprile 1983, n. 12, come  modificato  dall'articolo  44  della  legge
provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e' sostituito dal seguente:
   "Il dipendente puo' in qualsiasi tempo dimettersi dall'impiego. Le
dimissioni   volontarie   del  dipendente  che  intende  chiedere  il
pensionamento anticipato di anzianita' devono essere  presentate  per
iscritto  almeno  tre mesi prima della data di inizio dell'erogazione
del trattamento di quiescenza.  La  Giunta  provinciale  provvede  ad
accettare  le  dimissioni  entro  trenta giorni dal ricevimento delle
stesse e comunque entro  trenta  giorni  dalla  data  di  inizio  dei
termini  del  preavviso.  Negli  altri  casi le dimissioni volontarie
devono essere presentate per  iscritto  almeno  trenta  giorni  prima
della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio."