Art. 12.
Modifica dell'articolo 194 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.
   12  concernente  "Nuovo  ordinamento  dei  servizi e del personale
   della Provincia autonoma di Trento".
 
   1. Il comma 2 dell'articolo 194 della legge provinciale 29  aprile
1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 56 della legge provinciale
24 gennaio 1992, n. 5, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
   "2.  Le  dimissioni volontarie del dipendente che intende chiedere
il pensionamento anticipato di anzianita'  devono  essere  presentate
per   iscritto   almeno   tre   mesi   prima  della  data  di  inizio
dell'erogazione del trattamento di quiescenza. La Giunta  provinciale
provvede  ad  accettare  le dimissioni volontarie entro trenta giorni
dal ricevimento delle stesse e comunque  entro  trenta  giorni  dalla
data  di  inizio  dei  termini  del  preavviso.  Negli  altri casi le
dimissioni volontarie devono essere presentate  per  iscritto  almeno
trenta  giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare
il servizio."