Art. 14.
      Contribuzione ai fini dell'indennita' premio di servizio
 
   1. All'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12,
e' aggiunto il seguente nuovo articolo:
 
                           "Art. 197-bis.
      Contribuzione ai fini dell'indennita' premio di servizio
 
   1. In relazione alle disposizioni che  assicurano  l'erogazione  a
carico   della  Provincia  dell'indennita'  premio  di  servizio,  le
retribuzioni del personale provinciale  utili  al  fine  del  computo
della  predetta  indennita',  ad  esclusione di quelle corrisposte al
personale assunto ai sensi dell'articolo 77 della  legge  provinciale
29  aprile  1983, n. 12, come modificato dall'articolo 38 della legge
provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e  dall'articolo  22  della  legge
provinciale 3 maggio 1990, n. 15, sono comunque sempre assoggettate a
una   ritenuta   corrispondente  al  contributo  mensile  dovuto  dal
personale  degli  enti  locali  iscritto  alla  competente   gestione
autonoma dell'INPDAP. Le ritenute relative ad emolumenti non soggetti
al  predetto  contributo  mensile della gestione autonoma dell'INPDAP
sono introitate nel bilancio provinciale".