Art. 16.
  Provvidenze a favore dei soggetti affetti da miopatia metabolica
 
   1.  Allo  scopo  di  assicurare  gli  strumenti indipensabili alla
sopravvivenza e di migliorare le  condizioni  di  vita  dei  soggetti
affetti da miopatia metabolica la Provincia autonoma di Trento assume
a  proprio  carico  l'effettuazione  degli  interventi  previsti  dal
presente articolo, ad integrazione delle prestazioni garantite in via
generale dal servizio sanitario nazionale.
   2. Ai  soggetti  affetti  da  miopatia  metabolica  aventi  titolo
all'assistenza  sanitaria  da pane del servizio sanitario provinciale
e' garantito l'accesso alle seguenti prestazioni, secondo  criteri  e
modalita'   che  saranno  definiti  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale:
     a) concessione di contributi nella misura  massima  dell'ottanta
per  cento  sulle  spese  sostenute  per  l'acquisto  di  farmaci non
previsti dal prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale,
di  prodotti  dietetici  e  di  speciali  presidi  termici  atti   ad
assicurare il mantenimento della temperatura corporea;
     b)  accesso  a  prestazioni  di  diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio secondo specifici protocolli operativi.
   3. All'erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al  comma  2,  che
costituiscono  prestazioni  aggiuntive  ai  sensi  dell'articolo  25,
ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede l'unita'
sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige  anche  per  conto
delle  altre  unita' sanitarie locali della provincia, fino alla data
dalla quale avra' effetto il trasferimento delle funzioni all'azienda
provinciale per i servizi sanitari di cui alla  legge  provinciale  1
aprile  1993,  n.  10  concernente  "Nuova  disciplina  del  servizio
sanitario provinciale".
   4.  La  Giunta  provinciale  e'  autorizzata  a   concorrere   con
contributi,  previa,  se  del  caso,  la  stipula  di convenzioni con
universita'  o  altri  istituti,  centri  od  organismi   scientifici
pubblici  o  privati, al finanziamento di progetti di ricerca volti a
conseguire una migliore conoscenza della  miopatia  metabolica  e  ad
individuare  idonee  terapie,  nonche'  a  favorire  la raccolta e la
diffusione delle informazioni in materia.
   5. Agli oneri inerenti all'applicazione del presente  articolo  si
fa  fronte mediante apporti aggiuntivi al fondo sanitario provinciale
a carico del bilancio  della  Provincia  ai  sensi  dell'articolo  2,
lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente
"Finanziamento del servizio sanitario provinciale".