Art. 17. Copertura degli oneri 1. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati nell'importo di lire 750.000.000, nonche' all'onere una tantum valutato nell'importo di lire 5.200.000.000, per un ammontare complessivo a carico dell'esercizio finanziario 1994 di lire 5.950.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Interventi del programma di Giunta (spesi correnti)", indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996". 2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 1.750.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilita' per spese correnti, iscritte nel settore funzionale "Oneri non ripartibili", programma "Progetti intersettoriali", area di intervento '"Interventi del programma di Giunta" del bilancio pluriennale 1994-1996, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.