Art. 2. Concorsi e prove selettive riservati per il personale provinciale non di ruolo delle scuole a carattere statale 1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta provinciale e' autorizzata ad indire concorsi e prove selettive riservati, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale provinciale non di ruolo delle scuole a carattere statale della provincia di Trento. 2. Sono ammessi a concorso riservato per l'immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo/contabile del VI livello funzionale-retributivo, i richiedenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio non di ruolo per almeno dodici mesi, anche non continuativi, in scuole a carattere statale della provincia di Trento, nel medesimo profilo professionale, in periodo successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. 3. Sono ammessi a prove selettive riservate per l'immissione in ruolo nei profili professionali di operatore amministrativo del IV livello funzionale-retributivo, di tecnico di laboratorio scolastico del IV livello funzionale-retributivo e di bidello del III livello funzionale-retributivo, i richiedenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio non di ruolo per almeno dieci mesi, anche non continuativi, in scuole a carattere statale della provincia di Trento, nel profilo professionale per il quale concorrono ovvero in profilo professionale immediatamente superiore, in periodo successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Sono profili immediatamente superiori, il profilo di assistente amministrativo/contabile rispetto ai profili di operatore amministrativo e tecnico di laboratorio scolastico e questi ultimi rispetto al profilo di bidello. 4. Il bando di concorso e gli avvisi di selezione, da indirsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano le modalita' di svolgimento delle relative procedure nonche' i titoli valutabili e i criteri di valutazione. 5. L'aver prestato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ventiquattro mesi di servizio utile alla stregua di cui ai precedenti commi 2 e 3, costituisce titolo di precedenza assoluta. 6. Le graduatorie dei concorrenti del concorso e delle prove attitudinali riservati di cui al presente articolo sono utilizzate, fino al loro esaurimento, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nei limiti di cui all'articolo 12, lettera d), della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, al 1 settembre 1994 ed all'inizio degli anni scolastici successivi. Fino all'esaurimento di dette graduatorie, eventuali trasferimenti di personale delle scuole a carattere statale a strutture organizzative della Provincia, e viceversa, potranno essere disposti entro i limiti della relativa compensazione.