Art. 3. Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 concernente gli assistenti educatori dei comprensori 1. L'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4 e dall'articolo 6 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41, e' sostituito dal seguente nuovo articolo: "Art. 9. Assistenti educatori 1. Nel limite numerico fissato dalla Giunta provinciale e comunque non superiore a centocinquanta unita' complessive, gli enti e le istituzioni pubblici locali, cui sono delegate dalla Provincia funzioni per l'effettuazione di iniziative di natura educativo- formativa e contemplate dal comma 3 - di seguito nel presente articolo denominati soggetti gestori -, provvedono all'assunzione, con rapporto di impiego a tempo pieno o a tempo determinato a ventiquattro o trenta ore settimanali, di personale assistente educatore mediante pubblico concorso, le cui materie e prove d'esame sono determinate dalla Giunta provinciale. 2. Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di diploma di maturita' nonche' di un attestato di qualifica rilasciato al termine di uno specifico corso post-secondario, di durata almeno annuale, istituito dalla Provincia ai sensi della vigente normativa provinciale. La Giunta provinciale determina i diplomi considerati sostitutivi del richiesto attestato di qualifica. 3. Il personale assistente educatore, in raccordo con l'azione didattica svolta dai docenti nelle istituzioni scolastiche e form- ative ed in sintonia con gli interventi condotti sul territorio dagli operatori in campo sociale e sanitario, cura principalmente l'attuazione di iniziative di natura educativo-formativa, durante il periodo di istruzione obbligatoria e sino al compimento degli studi secondari superiori a carattere scolastico o formativo, idonee ad agevolare i giovani svantaggiati nell'adempimento dell'obbligo scolastico ed a progredire negli studi, nonche' a sostenere l'ampliamento delle opportunita' educativo-formative a favore dei giovani nel tempo libero. In particolare il personale assistente educatore: a) svolge attivita' di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessita' ai fini di una loro piena partecipazione alle attivita' scolastiche e formative, agli alunni comunque svantaggiati per un loro proficuo inserimento scolastico e formativo, ai giovani durante lo svolgimento di iniziative educativo-formative nel tempo libero organizzate anche da enti od istituzioni pubblici o da privati convenzionati con il soggetto gestore; b) concorre altresi' alla programmazione ed alla organizzazione delle attivita' da svolgere; c) collabora e mantiene rapporti per il buon esito delle attivita' svolte con gli organismi preposti ad interventi scolastico- formativi e socio-sanitari, con gli operatori delle istituzioni interessate e con le famiglie; d) conduce attivita' educativo-formative nel tempo libero. 4. I soggetti gestori, anche attraverso opportune intese ai sensi delle leggi vigenti, coordinano gli interventi educativo-formativi con l'azione degli altri enti ed istituzioni presenti sul territorio che operano in campo scolastico, formativo, educativo, sociale e sanitario. Assicurano altresi' la programmazione annuale delle attivita' del personale assistente educatore e la periodica verifica e valutazione dell'azione da questo svolta, avvalendosi di personale specializzato alle proprie dipendenze o di personale alle dipendenze di altro ente pubblico, previa convenzione con lo stesso, o di esperti in materia. 5. Nell'ambito della programmazione annuale delle attivita' sono individuate le aree territoriali cui sono assegnate una o piu' unita' di personale assistente educatore ed al cui interno devono essere attivati interventi integrati e complementari a quelli condotti da altri soggetti scolastici, formativi, educativi, sociali e sanitari e sono definite le modalita' tecniche degli interventi, prevedendo le prestazioni necessarie, anche individuali, e gli ambiti presso cui vanno svolte. 6. Al fine di garantire al personale assistente educatore uniformita' di trattamento ed allo scopo di individuare le attivita' congruenti con la figura professionale dell'assistente educatore, come definita al comma 3, la Giunta provinciale su proposta dei soggetti gestori e d'intesa con le organizzazioni sindacali, detta idonee direttive. I soggetti gestori, nel rispetto delle predette direttive, disciplinano l'organizzazione dei servizi educativo- formativi e del personale assistente educatore e annualmente relazionano alla Giunta provinciale in ordine agli interventi effettuati. Curano altresi' direttamente o avvalendosi di agenzie formative l'aggiornamento del medesimo personale per non meno di trenta ore annuali. 7. I soggetti gestori sono autorizzati ad assumere, sulla base di una graduatoria con validita' triennale predisposta secondo criteri e modalita' anche di accesso, determinate dalla Giunta provinciale, personale assistente educatore con rappono di impiego a tempo determinato a diciotto, ventiquattro, trenta o trentasei ore settimanali: a) in supplenza di personale in servizio assente nel rispetto delle eventuali direttive in materia emanate, ai sensi del comma 6, dalla Giunta provinciale; b) per lo svolgimento di soli compiti di assistenza diretta agli handicappati in relazione a temporanee maggiori esigenze, nel limite annualmente fissato per ciascun soggetto gestore dalla Giunta provinciale sulla base di documentati programmi di utilizzo alla stessa presentati. Nel caso di cui alla lettera b) il rapporto di impiego non puo' eccedere i nove mesi e le unita' complessivamente assumibili dai soggetti gestori non possono eccedere il 20 per cento del limite numerico di cui al comma 1. 8. Ai fini dell'inquadramento del personale assistente-educatore trovano applicazione gli accordi sindacali di cui all'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni."