Art. 5.
             Norma transitoria concernente il personale
                assistente educatore dei comprensori
 
   1. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 9  della  legge
provinciale  23 giugno 1986, n. 15 e sue successive modifiche trovano
applicazione, per quanto concerne  la  formazione  delle  graduatorie
valevoli   per  i  comprensori,  a  decorrere  dalla  scadenza  delle
graduatorie comprensoriali biennali per incarichi e supplenze  valide
alla  data  di entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso
al loro esaurimento.
   2. Gli  assistenti  educatori  di  ruolo,  in  servizio  presso  i
comprensori  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,
possono optare per il mantenimento del proprio orario di  servizio  o
per  un  orario  a  ventiquattro, trenta o trentasei ore settimanali,
entro i termini e con le modalita' fissati con propria  deliberazione
dalla   Giunta  provinciale  nel  rispetto  comunque  del  monte  ore
complessivo di cinquemila ore settimanali relativo ai posti di  ruolo
previsti  nelle  piante  organiche dei comprensori e sulla base delle
effettive esigenze  di  servizio.  L'applicazione  del  nuovo  orario
decorre dall'anno scolastico 1994/1995.