Art. 5. Norma transitoria concernente il personale assistente educatore dei comprensori 1. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 e sue successive modifiche trovano applicazione, per quanto concerne la formazione delle graduatorie valevoli per i comprensori, a decorrere dalla scadenza delle graduatorie comprensoriali biennali per incarichi e supplenze valide alla data di entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso al loro esaurimento. 2. Gli assistenti educatori di ruolo, in servizio presso i comprensori alla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il mantenimento del proprio orario di servizio o per un orario a ventiquattro, trenta o trentasei ore settimanali, entro i termini e con le modalita' fissati con propria deliberazione dalla Giunta provinciale nel rispetto comunque del monte ore complessivo di cinquemila ore settimanali relativo ai posti di ruolo previsti nelle piante organiche dei comprensori e sulla base delle effettive esigenze di servizio. L'applicazione del nuovo orario decorre dall'anno scolastico 1994/1995.