IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
 
   1.  La  Regione, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione  della
delega  di  cui  all'art.  1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita  della
personalita'   giuridica   di   diritto   pubblico  dell'Associazione
nazionale fra mutilati ed invalidi del  lavoro),  ed  in  particolare
dall'art.  3  dello  stesso,  dagli  articoli  1  e 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1979  (Trasferimento  alle
regioni  ed  ai  comuni delle funzioni di carattere assistenziale non
previdenziale svolte dell'I.N.A.I.L.) e dall'art. 81 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  febbraio  1982,  n.  182 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per  la
estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa
agli enti soppressi con l'art. 1- bis  del  decreto-legge  18  agosto
1978,  n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), ed in
attesa di legge  regionale  di  riordino  del  settore,  assicura  ai
mutilati  e  invalidi  del  lavoro,  residenti nei comuni della Valle
d'Aosta, gli interventi di assistenza economica previsti dall'art.  2
dello  statuto  dell'associazione  nazionale  mutilati e invalidi del
lavoro (ANMIL).