Art. 2.
                      Interventi e destinatari
 
   1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 1 sono i
seguenti:
     a)  sussidi  straordinari  una  tantum  ad  invalidi in stato di
bisogno;
     b) sussidi una tantum ad invalidi liquidati in capitale;
     c) contributi una tantum nelle  spese  scolastiche  ad  invalidi
studenti;
     d)  contributi  una  tantum  nelle spese scolastiche ad invalidi
aventi figli studenti;
     e) contributi per soggiorni  estivi,  della  durata  massima  di
quindici giorni, per invalidi del lavoro in servizio, con percentuale
di invalidita' non inferiore al trentaquattro per cento;
     f)  assegno  di  incollamento  agli  invalidi  disoccupati,  con
riduzione della capacita' lavorativa non inferiore  al  trentaquattro
per cento, ed in stato di bisogno;
     g) sussidi ad ex titolari di assegno di incollamento in stato di
bisogno ed ultracinquantacinquenni;
     h)  sussidi  per  le  spese  del  canone  RAI-TV ad invalidi con
percentuale di invalidita' pari al cento per cento.
   2. La giunta regionale, sentita la sezione  regionale  dell'ANMIL,
determina  annualmente  gli  importi  degli  interventi di assistenza
economica di cui al comma 1,  nonche'  i  massimali  di  reddito  per
l'ammissione  dei  mutilati ed invalidi del lavoro ai benefici di cui
al comma 1, lettere a), f) e g).