Art. 2. Interventi e destinatari 1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 1 sono i seguenti: a) sussidi straordinari una tantum ad invalidi in stato di bisogno; b) sussidi una tantum ad invalidi liquidati in capitale; c) contributi una tantum nelle spese scolastiche ad invalidi studenti; d) contributi una tantum nelle spese scolastiche ad invalidi aventi figli studenti; e) contributi per soggiorni estivi, della durata massima di quindici giorni, per invalidi del lavoro in servizio, con percentuale di invalidita' non inferiore al trentaquattro per cento; f) assegno di incollamento agli invalidi disoccupati, con riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al trentaquattro per cento, ed in stato di bisogno; g) sussidi ad ex titolari di assegno di incollamento in stato di bisogno ed ultracinquantacinquenni; h) sussidi per le spese del canone RAI-TV ad invalidi con percentuale di invalidita' pari al cento per cento. 2. La giunta regionale, sentita la sezione regionale dell'ANMIL, determina annualmente gli importi degli interventi di assistenza economica di cui al comma 1, nonche' i massimali di reddito per l'ammissione dei mutilati ed invalidi del lavoro ai benefici di cui al comma 1, lettere a), f) e g).