Art. 3.
                          P r o c e d u r e
 
   1. Le istanze al fine  di  poter  usufruire  degli  interventi  di
assistenza  economica  di  cui  al presente regolamento devono essere
presentate, su appositi moduli, dal richiedente  al  servizio  affari
generali, assistenza e servizi sociali dell'assessorato della sanita'
ed  assistenza  sociale, anche per il tramite della sezione regionale
dell'ANMIL.
   2. Per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 2, comma  1,
gli interessati devono produrre la seguente documentazione:
     a) relativamente agli interventi di cui alle lettere a) e g):
     1)  documentazione  attestante il reddito annuo lordo di tutti i
componenti il nucleo familiare, ivi  compresa  la  rendita  percepita
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (IN-
AIL);
     2) situazione di famiglia;
     3) codice fiscale dell'invalido;
     b) relativamente agli interventi di cui alla lettera b):
     1) situazione di famiglia;
     2) codice fiscale dell'invalido;
     c) relativamente agli interventi di cui alla lettera c):
     1) situazione di famiglia;
     2) certificato di iscrizione e frequenza scolastica;
     3) codice fiscale dell'invalido;
     d) relativamente agli interventi di cui alla lettera d):
     1) situazione di famiglia;
     2)  certificato  di iscrizione e frequenza scolastica del figlio
studente;
     3) codice fiscale dell'invalido;
     e) relativamente agli interventi di cui alla lettera e):
     1) situazione di famiglia;
     2) codice fiscale dell'invalido;
     3)  dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'invalido
svolge attivita' lavorativa;
     4)  certificato  dell'INAIL   attestante   la   percentuale   di
invalidita';
     5) documentazione attestante la spesa sostenuta e il periodo del
soggiorno;
     f) relativamente agli interventi di cui alla lettera h):
     1) situazione di famiglia;
     2)   certificato   dell'INAIL   attestante   la  percentuale  di
invalidita';
     3) fotocopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento  del  canone
RAI-TV;
     4)  fotocopia  del frontespizio del libretto di abbonamento alla
RAI-TV;
     5) codice fiscale dell'invalido;
     g) relativamente agli interventi di cui alla lettera f):
     1) situazione di famiglia;
     2) codice fiscale dell'invalido;
     3)  certificato  dell'INAIL   attestante   la   percentuale   di
invalidita';
     4)  documentazione  attestante il reddito annuo lordo di tutti i
componenti il nucleo familiare  ivi  compresa  la  rendita  percepita
dell'INAIL.
   3.  L'amministrazione  regionale  puo'  effettuare  ogni opportuna
verifica per accertare la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  per
l'erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento.
   4.  Gli  interventi  di assistenza economica relativi alle domande
istruite sono  concessi  o  negati  con  deliberazione  della  giunta
regionale   entro   sessanta   giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza di cui al comma 1.
   Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo  osservare  come  regolamento  della  regione  autonoma   Valle
d'Aosta.
    Aosta, 20 giugno 1994
                                                Il Presidente: VIERIN