Art. 11. Fondi globali 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994: a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa); b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).