Art. 11.
                            Fondi globali
 
   1.  Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 della L.R. 55/81
e   successive   modificazioni   e   integrazioni,   e'   autorizzata
l'iscrizione  nello  stato  di  previsione  della  spesa  per  l'anno
finanziario 1994:
     a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente  per  far
fronte  ad  oneri  derivanti  da  provvedimenti  legislativi  che  si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio,  recanti  spese  di
parte  corrente  attinenti  alle  funzioni  normali"  (elenco  n.  4,
allegato allo stato di previsione della spesa);
     b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente  per  far
fronte  ad  oneri  derivanti  da  provvedimenti  legislativi  che  si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti  spese  per
investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n.
5, allegato allo stato di previsione della spesa).